[1]Ratifica, accettazione o approvazione

[2](1) Il presente Accordo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei firmatari, i quali depositano i pertinenti strumenti presso il depositario entro il 31 dicembre 2016 o, se necessario, entro una data successiva decisa dal Consiglio dei Governatori mediante una votazione a Maggioranza Speciale secondo l'articolo 28. Il depositario da' debito avviso di ogni deposito, indicandone la data, agli altri firmatari. (2) Il firmatario il cui strumento di ratifica, accettazione o approvazione sia depositato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo diviene membro della Banca alla data di entrata in vigore. Ogni altro firmatario che si sia conformato al disposto del paragrafo precedente diviene membro alla data di deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Testo vigente dal 23 giugno 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-06-22;110~art58 · fonte su Normattiva