La Repubblica italiana e la Repubblica Dominicana rinunciano a far valere qualsiasi reclamo loro e dei loro rispettivi cittadini per atti derivanti dallo stato di guerra dopo l'11 dicembre 1941. Ciascuna delle due Alte Parti contraenti s'impegna di assumere a proprio carico e di regolare direttamente con i propri cittadini, in conformita' con le proprie leggi che sono o che saranno in vigore, qualsiasi reclamo che costoro possano far valere per atti o misure di guerra adottate dall'Alta Parte contraente dopo l'11 dicembre 1941.

Testo vigente dal 19 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-24;1100~trattato-art2 · fonte del testo