Art. 5 (Trattato)
Ne' la Repubblica italiana, ne' i cittadini italiani avranno facolta', di azione o diritto per presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nelle loro (persone, nei loro beni o interessi, in esecuzione di leggi, o per riscossione di imposte straordinarie di guerra e per fatti o atti del Governo o delle Autorita' del Guatemala, in conseguenza dello stato di guerra che esistette fra i due Stati.
Testo vigente dal 8 febbraio 1951
