Ne' la Repubblica italiana, ne' i cittadini italiani avranno facolta', di azione o diritto per presentare reclami alla Repubblica del Guatemala per danni o pregiudizi che potessero avere sofferto nelle loro (persone, nei loro beni o interessi, in esecuzione di leggi, o per riscossione di imposte straordinarie di guerra e per fatti o atti del Governo o delle Autorita' del Guatemala, in conseguenza dello stato di guerra che esistette fra i due Stati.

Testo vigente dal 8 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-24;1150~trattato-art5 · fonte del testo