Tutte le misure restrittive adottate dall'Italia e dalla Repubblica Dominicana durante lo stato di guerra, o in conseguenza di essa, nei confronti dei cittadini dominicani e italiani, e dei loro beni, e relative, inoltre, alle istituzioni dominicane o italiane, sono revocate. I beni o titoli di proprieta' relativi ai beni suddetti, che si trovino tuttora, rispettivamente, in mano dei Governi italiano e dominicano, saranno restituiti ai proprietari al momento della firma del presente Trattato.

Testo vigente dal 19 gennaio 1951

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urn:nir:stato:legge:1950-11-24;1100~trattato-art3 · fonte del testo