[1]Allegato
[2]TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA
[3]II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti".
[4]RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate; CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della liberta', a seguito della commissione di un reato, la possibilita' di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, HANNO convenuto quanto segue:
[5]Articolo 1
[6]Ai fini del presente Trattato:
- a)"condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato.
- b)"sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
- c)"Stato di condanna" significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che e' stata o che puo' essere trasferita;
- d)"Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui e' eseguita o sara' eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire, e
- e)"persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale e' stata inflitta con una sentenza una condanna.
Testo vigente dal 31 marzo 2010
