[1]Allegato

[2]TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DI PERSONE CONDANNATE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DOMINICANA

[3]II Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Dominicana, qui di seguito denominati "le Parti".

[4]RITENENDO che lo scopo delle pene sia il reinserimento sociale delle persone condannate; CONSIDERANDO che per il conseguimento di tale obiettivo sarebbe proficuo offrire ai cittadini privati della liberta', a seguito della commissione di un reato, la possibilita' di scontare la condanna nel Paese di cui sono cittadini, HANNO convenuto quanto segue:

[6]Ai fini del presente Trattato:

  • a)"condanna" significa qualsiasi pena o misura privativa della liberta' personale inflitta da un giudice a seguito della commissione di un reato.
  • b)"sentenza" significa una decisione del giudice con la quale venga inflitta una condanna;
  • c)"Stato di condanna" significa lo Stato in cui e' stata inflitta la condanna alla persona che e' stata o che puo' essere trasferita;
  • d)"Stato di esecuzione" significa lo Stato in cui e' eseguita o sara' eseguita la condanna della persona trasferita o da trasferire, e
  • e)"persona condannata" significa qualsiasi persona alla quale e' stata inflitta con una sentenza una condanna.

Testo vigente dal 31 marzo 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-03-05;46~trattato-art1 · fonte su Normattiva