[1]Articolo VI

[2]Appena entrato in vigore il presente Accordo, tutte le misure e disposizioni emanate in passato contro i beni mobili ed immobili, titoli, averi, interessi percepiti, diritti e concessioni, compresi i brevetti e marchi di fabbrica o di commercio, appartenenti a persone fisiche o giuridiche italiane, Associazioni di beneficenza, culturali o ricreative, Enti di diritto pubblico ecc., residenti o domiciliati in Brasile o altrove, nonche' le misure relative ai beni di cui lo Stato italiano, i suoi organi o istituti che fanno capo allo Stato italiano, sono titolari, verranno revocate "ipso-jure". Ognuno di detti beni sara' immediatamente restituito agli aventi diritto, senza che l'atto di restituzione possa, importare carichi fiscali e d'altra specie, dietro presentazione di una autorizzazione dell'Ambasciata d'Italia a Rio de Janeiro, salvo quanto previsto dai precedenti articoli I e IV, e senza pregiudizio di ragioni di diritto comune che ogni titolare possa avere, in territorio brasiliano, contro terzi, ad eccezione di eventuali reclami contro atti e azioni del Governo brasiliano o dei suoi agenti in quanto abbiano agito in nome e per conto del Governo brasiliano, compiuti a causa dello stato di guerra, in base a leggi e regolamenti di emergenza contro i beni degli Stati ex nemici e dei loro cittadini. Ai fini dell'applicazione del presente articolo la situazione dei beni italiani in natura si intendera' quale essa era il 1 luglio 1948, data a partire dalla quale il Governo brasiliano ha sospeso le liquidazioni. I termini di decadenza o di prescrizione estintiva o acquisitiva comunque relativi ai beni, diritti, ecc., che in conformita' del presente Accordo verranno restituiti, cosi' come quelli per la durata o la richiesta di patenti, brevetti, marche o concessioni, o per la loro utilizzazione, verranno considerati sospesi o non cominciati dall'11 marzo 1942, tornando a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 26 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-05-27;623~accordo-artvi · fonte del testo