I cittadini italiani e i cittadini svizzeri godono, per cio' che concerne i diritti e gli obblighi derivanti dalle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, della piena eguaglianza di trattamento, sotto riserva delle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art2 · fonte del testo