[1]Paragrafo 1. In deroga al principio dell'articolo 4 sono stabilite le seguenti eccezioni:

  • a)i dipendenti di una azienda, avente sede in uno dei due Stati, che siano inviati per un limitato periodo di tempo nel territorio dell'altro Stato, continuano ad essere assicurati secondo le norme dello Stato in cui l'azienda ha la propria sede, sempreche' la permanenza nell'altro Stato non superi il periodo di sei mesi. La stessa norma vale per i dipendenti di una azienda avente la propria sede in uno dei due Stati, che soggiornano, a piu' riprese, nel territorio dell'altro Stato a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i sei mesi;
  • b)i dipendenti delle aziende che dal territorio nazionale si estendono al di la' della frontiera tra i due Stati, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui le aziende stesse hanno la loro sede;
  • c)gli addetti alle imprese esercenti pubblici servizi di trasporto di uno degli Stati, che siano occupati nel territorio dell'altro, sia temporaneamente, sia sulle linee di intercomunicazione o in stazioni di frontiera in modo permanente, compreso il personale viaggiante, sono assicurati esclusivamente secondo le norme dello Stato in cui l'impresa ha la propria sede; lo stesso vale per gli addetti alle imprese esercenti servizi di trasporto aereo di uno Stato che siano cittadini dello stesso Stato e siano occupati, in maniera anche permanente, nell'esercizio dei servizi aerei, sia come piloti, sia con altra qualifica, nel territorio dell'altro Stato, nonche' per gli altri addetti alle imprese suddette, che siano inviati temporaneamente nel territorio dell'altro Stato;
  • d)gli addetti a uffici pubblici (doganali, postali, controllo passaporti, ecc.) che siano da questi inviati nel territorio dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato da cui sono inviati;
  • e)il personale di ruolo e non di ruolo addetto alle rappresentanze diplomatiche o consolari austriache od italiane, che sia di cittadinanza austriaca od italiana, e' assicurato secondo la legislazione dello Stato cui esso appartiene. Lo stesso vale per i lavoratori al servizio domestico del personale anzidetto; essi possono, tuttavia, chiedere, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati. I consoli onorari ed i loro dipendenti sono assicurati secondo la legislazione del luogo di occupazione;
  • f)ai cittadini di uno Stato occupati presso Istituti scientifici o culturali o presso scuole dello stesso Stato, nel territorio dell'altro Stato, nonche' alle persone della medesima nazionalita' addette al loro servizio domestico, si applica la legislazione dello Stato cui appartiene l'Istituto o la scuola, a meno che essi non chiedano, entro sei settimane dall'inizio della loro occupazione, di essere assicurati secondo la legislazione dello Stato nel quale sono occupati.

[2]Paragrafo 2. I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Stati sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale la nave appartiene; tuttavia le persone assunte dalla nave battente bandiera di uno dei due Stati per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Stato, sono assicurati secondo le norme dello Stato al quale appartiene il porto.

[3]Paragrafo 3. Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati potranno stabilire, di comune accordo, ulteriori eccezioni al principio dell'articolo 4. Esse possono, inoltre, convenire che le eccezioni, previste nel paragrafo 1 del presente articolo, non si applichino in casi particolari.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art5 · fonte del testo