I cittadini italiani e i cittadini svizzeri, che abbiano diritto alle prestazioni delle assicurazioni sociali indicate all'articolo primo, ricevono tali prestazioni senza alcuna limitazione con tutte le maggiorazioni e i supplementi accessori, ivi compresi quelli che sono interamente o parzialmente a carico dello Stato, fino a quando essi risiedono sul territorio di uno dei due paesi contraenti. Le anzidette prestazioni sono concesse da un paese contraente ai cittadini dell'altro paese che risiedono in un terzo paese alle stesse condizioni e nella stessa misura stabilite per i propri cittadini residenti in un terzo paese.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art4 · fonte del testo