Art. 4 (Convenzione)
[1]Diritto dei cittadini svizzeri alle prestazioni e al rimborso dei contributi dell'assicurazione italiana
[2]1. I cittadini svizzeri e i loro superstiti hanno diritto, qualunque sia il luogo di loro residenza, alle pensioni previste dalla "legislazione italiana", nella medesima misura dei cittadini italiani. Uguale diritto spetta ad essi per tutte le altre prestazioni connesse con dette pensioni, ivi comprese quelle interamente o in parte a carico dello Stato italiano. 2. I cittadini svizzeri e i loro superstiti, che non hanno diritto alle prestazioni previste dal primo paragrafo del presente articolo, hanno diritto al rimborso dei contributi da essi stessi versati a titolo obbligatorio o volontario, purche' ne facciano richiesta ai competenti organi italiani entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stato versato l'ultimo contributo. 3. Il cittadino svizzero che ha gia' ottenuto il rimborso dei contributi in conformita' del secondo paragrafo del presente articolo potra' riversarne l'ammontare all'assicurazione italiana, se con cio' puo' aver diritto ad una pensione di vecchiaia o per i superstiti della stessa assicurazione. 4. I cittadini svizzeri che abbiano ottenuto il rimborso dei contributi e che non si trovino nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente articolo perdono qualsiasi diritto nei confronti dell'assicurazione italiana.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
