1. I cittadini italiani che sono soggetti o che sono stati assoggettati alla assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera hanno diritto alle rendite ordinarie di tale assicurazione, alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri, purche' al momento in cui si verifica l'evento assicurato:

  • a)essi abbiano versato complessivamente, nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, contributi per almeno dieci anni interi, o,
  • b)abbiano abitato in Svizzera per un periodo complessivo di almeno dieci anni - di cui 5 anni immediatamente e ininterrottamente prima che si verifichi lo evento assicurato - ed abbiano versato durante questo tempo in complesso contributi all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera per almeno un anno intero. Per quanto riguarda i frontalieri italiani, ciascun anno durante il quale essi siano stati occupati per almeno otto mesi in Svizzera, sara' assimilato ad un anno intero di soggiorno in Svizzera. 2. In caso di morte di un cittadino italiano che si trovi nelle condizioni stabilite al precedente prima alinea, lettere a) o b), i suoi superstiti avranno diritto alle rendite ordinarie all'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera. 3. L'articolo 40 della legge federale svizzera sull'assicurazione vecchiaia e superstiti relativo alla riduzione delle rendite, non e' applicabile ai cittadini italiani. 4. I cittadini italiani che non si trovino nelle condizioni stabilite al precedente primo alinea, lettere a) o b), nonche' i loro superstiti, possono chiedere che i contributi versati dall'assicurato e dai suoi datori di lavoro nell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, siano trasferiti alle assicurazioni sociali italiane allo articolo primo. Queste utilizzeranno tali contributi per garantire all'assicurato i benefici derivanti dalla legislazione italiana citata all'articolo primo e dalle disposizioni particolari che saranno emanate dalle autorita' italiane. Se, in base alle disposizioni della legislazione italiana, l'assicurato non puo' ugualmente far valere il diritto a pensione, le assicurazioni sociali italiane gli rimborseranno, a sua domanda, i contributi ad esse trasferiti. 5. Il trasferimento dei contributi previsto al quarto alinea puo' essere chiesto:
  • a)se il cittadino italiano ha lasciato la Svizzera da almeno dieci anni, o
  • b)al verificarsi dell'evento assicurato. Il cittadino italiano, i cui contributi sono stati trasferiti alle assicurazioni sociali italiane, non puo' piu' far valere alcun diritto nei confronti dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera in base a detti contributi. Egli, come pure i suoi superstiti, possono pretendere una rendita ordinaria dell'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera, solamente nel caso in cui l'assi curato si trovi, nel periodo posteriore a quello cui si riferiscono i contributi trasferiti, nelle condizioni stabilite alla lettera a) del primo alinea.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art5 · fonte del testo