1. Il beneficio delle esenzioni fiscali e da tasse previste dalla legislazione di uno dei paesi contraenti per i documenti da produrre agli enti assicuratori, alle autorita' e ai tribunali delle assicurazioni sociali di tale paese e' esteso ai documenti che, in applicazione della presente convenzione, debbono essere prodotti alle autorita' corrispondenti dell'altro paese. 2. Tutti gli atti, certificati o documenti da produrre per l'applicazione della presente convenzione sono dispensati dalla legalizzazione delle autorita' diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 26 agosto 1952
