1. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti stabiliranno, di comune accordo, le misure di dettaglio per l'esecuzione della presente convenzione. In particolare, allo scopo di facilitare le relazioni tra gli enti assicuratori dei due paesi, esse potranno convenire di designare ciascuna un ente nel quale siano accentrati tutti i rapporti. Il pagamento effettuato dall'ente accentratore di un paese a quello dell'altro paese, libera validamente l'ente assicuratore debitore nei confronti dell'assicurato. 2. Le autorita' amministrative supreme dei due paesi contraenti si comunicheranno, a mano a mano che saranno introdotte, le modificazioni sopravvenute nelle legislazioni indicate all'articolo primo, nonche' le disposizioni emanate per l'applicazione della presente convenzione. 3. Sono considerate come autorita' amministrative supreme, ai sensi della presente convenzione: per l'Italia: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale; per la Svizzera: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art11 · fonte del testo