1. Le domande presentate agli enti assicuratori o ad altre autorita' competenti di uno dei paesi contraenti, valgono anche come domande presentate agli enti assicuratori dell'altro paese. 2. I ricorsi che devono essere inoltrati entro un determinato termine a un'autorita' di uno dei paesi contraenti, competente per riceverli, sono considerati come inoltrati in tempo utile, se sono stati depositati nello stesso termine presso una corrispondente autorita' dell'altro paese.

Testo vigente dal 26 agosto 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1100~art8 · fonte del testo