I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che:

  • 1)abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attivita' soggetta all'obbligo di assicurazione;
  • 2)possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art14 · fonte del testo