I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Austria o viceversa beneficiano delle prestazioni della assicurazione contro la disoccupazione, a condizione che:
- 1)abbiano esplicato nello Stato in cui si sono trasferiti una attivita' soggetta all'obbligo di assicurazione;
- 2)possano far valere le condizioni richieste per beneficiare di dette prestazioni in base alla legislazione dello Stato in cui si sono trasferiti.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
