[1]Paragrafo 1. Il cittadino di uno Stato che abbia prestato la sua opera in uno o in entrambi gli Stati e durante la disoccupazione soggiorni nel proprio Stato, acquistera' il diritto alle prestazioni per la disoccupazione del proprio Stato, secondo la legislazione di questo, qualora adempia a tutte le condizioni volute dalla legislazione stessa, tenuto conto anche dei periodi di lavoro compiuti nell'altro Stato in occupazioni soggette alla assicurazione contro la disoccupazione.
[2]Paragrafo 2. L'Ente che ha corrisposto le prestazioni per la disoccupazione nelle condizioni di cui al paragrafo 1 ha diritto ad essere rimborsato dall'Ente che gestisce la assicurazione contro la disoccupazione nello Stato in cui il lavoratore si era trasferito ed aveva prestato la propria opera, a condizione che i periodi trascorsi in questo Stato in una occupazione sottoposta all'assicurazione raggiungano un minimo di almeno 26 settimane nel corso degli ultimi 18 mesi precedenti la domanda dell'indennita' di disoccupazione.
[3]Paragrafo 3. Il rimborso puo' essere chiesto per un periodo complessivo non superiore a 60 giornate di indennita', anche distribuite in piu' turni di disoccupazione e sempreche' si verifichino le condizioni richieste ai precedenti paragrafi 1 e 2.
[4]Paragrafo 4. Se l'Ente obbligato avesse esso stesso corrisposto, durante il medesimo periodo di disoccupazione, prima che il lavoratore torni nel proprio Stato, un certo numero di giornate di indennita' al disoccupato, il suddetto periodo massimo di 60 giornate sara' ridotto in corrispondenza.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
