I lavoratori che si trasferiscono dall'Italia in Spagna o viceversa beneficiano delle prestazioni di disoccupazione in Spagna o in Italia, qualora:

  • 1)Abbiano effettuato un lavoro sottoposto ad assicurazione nel Paese in cui si sono da ultimo trasferiti.
  • 2)Adempiano in tale Paese alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni, cumulando, in quanto necessario, i periodi di lavoro, di assicurazione, di iscrizione, di contribuzione od assimilati compiuti nell'altro Paese.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art16 · fonte del testo