[1]Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono:
- 1)in Italia:
- a)la legislazione sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
- b)la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- c)la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
- d)la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;
- e)la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione;
- f)la legislazione sull'assicurazione per la nuzialita' e la natalita';
- g)la legislazione sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioe' la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare;
- 2)in Austria:
- a)la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
- b)la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
- c)la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung);
- d)la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung);
- e)la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere;
- f)la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private;
- g)la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe).
[2]Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applichera':
- a)agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati;
- b)agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
