[1]Paragrafo 1. Le legislazioni alle quali si applica la presente Convenzione sono:

  • 1)in Italia:
  • a)la legislazione sull'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti;
  • b)la legislazione sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • c)la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
  • d)la legislazione sull'assicurazione contro la tubercolosi;
  • e)la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai sussidi straordinari di disoccupazione;
  • f)la legislazione sull'assicurazione per la nuzialita' e la natalita';
  • g)la legislazione sui regimi speciali di assicurazione stabiliti per determinate categorie, in quanto concernono rischi e prestazioni coperti dalle legislazioni enumerate dalle precedenti lettere, e cioe' la legislazione concernente il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto, il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia e la legislazione concernente la gente di mare;
  • 2)in Austria:
  • a)la legislazione sull'assicurazione contro le malattie;
  • b)la legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
  • c)la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli operai (Invalidenversicherung);
  • d)la legislazione sull'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti degli impiegati (Angestelltenversicherung);
  • e)la legislazione sull'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere;
  • f)la legislazione sull'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensione delle ferrovie private;
  • g)la legislazione sull'assicurazione contro la disoccupazione, fatta eccezione delle disposizioni relative ai soccorsi di emergenza (Notstandshilfe).

[2]Paragrafo 2. La presente Convenzione si applica ugualmente a tutti gli atti legislativi o regolamentari che hanno modificato o completato o che modificheranno o completeranno le legislazioni elencate al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia non si applichera':

  • a)agli atti legislativi o regolamentari concernenti nuovi rischi, a meno che un accordo non intervenga al riguardo fra i due Stati;
  • b)agli atti legislativi o regolamentari che estenderanno i regimi esistenti a nuove categorie di beneficiari quando, a tale riguardo, intervenga opposizione da parte del Governo dello Stato interessato, notificata al Governo dell'altro Stato entro tre mesi dalla data della pubblicazione ufficiale dei detti atti.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art2 · fonte del testo