[1]Paragrafo 1. Quando la legislazione di uno dei due Stati prevede, per una determinata categoria di lavoratori, un regime speciale di assicurazione, sono cumulati, per l'ammissione al beneficio delle relative prestazioni, soltanto i periodi compiuti sotto il corrispondente regime speciale dell'altro Stato.

[2]Paragrafo 2. Se in uno dei due Stati non vige un regime speciale per quella determinata categoria, il cumulo avviene tra i periodi di assicurazione speciale effettuati in uno Stato e i periodi di occupazione effettuati nella corrispondente categoria professionale nell'altro Stato, sotto il regime di assicurazione ad essa applicabile.

[3]Paragrafo 3. Sono da considerarsi come assicurazioni a regimi speciali: In Italia: l'assicurazione per la gente di mare; l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di trasporto; l'assicurazione per il personale delle imprese concessionarie di servizi pubblici di telefonia; In Austria: l'assicurazione di rendite per gli addetti alle miniere; l'assicurazione supplementare presso gli Istituti di pensioni delle ferrovie private.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art21 · fonte del testo