[1]Paragrafo 1. Per i lavoratori che siano stati assicurati successivamente o alternativamente, nell'uno e nell'altro dei due Stati, per invalidita', vecchiaia e superstiti, vengono cumulati per essi e per i loro aventi diritto i periodi di assicurazione effettuati nell'uno e nell'altro Stato, nonche' i periodi riconosciuti ad essi equivalenti in quanto questi ultimi siano, secondo le disposizioni di entrambi gli Stati, efficaci nei rapporti previsti al paragrafo 2. I periodi equivalenti, che siano efficaci solo in base alle disposizioni di uno dei due Stati, sono computati solo nella assicurazione di questo Stato. Ai fini del cumulo di cui sopra i periodi di occupazione assimilati, nella assicurazione austriaca, a periodi di contribuzione, sono considerati come periodi di assicurazione.

[2]Paragrafo 2. Il cumulo si effettua ai fini del calcolo dei periodi di attesa, della conservazione delle aspettative della ammissione alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria.

[3]Paragrafo 3. I periodi di assicurazione e i periodi equivalenti che coincidono sono computati una sola volta.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art20 · fonte del testo