Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, questo importo sara' calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati tenendo conto delle particolari condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
