Qualora per determinare l'esistenza di un diritto o la misura di una prestazione, occorra tener conto dell'importo di una prestazione o di un provento espresso nella valuta dell'altro Stato, questo importo sara' calcolato secondo le disposizioni dell'accordo sui pagamenti in vigore fra i due Stati tenendo conto delle particolari condizioni di cambio vigenti in ciascuno Stato.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art39 · fonte del testo