Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto previsto negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, per il calcolo delle spese di assistenza nonche' per quanto altro occorra per l'applicazione della presente Convenzione.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art41 · fonte del testo