Le supreme Autorita' amministrative dei due Stati stabiliranno, di comune accordo, le disposizioni che si renderanno necessarie per l'applicazione di quanto previsto negli articoli 9, 10, 11, 12 e 13, per il calcolo delle spese di assistenza nonche' per quanto altro occorra per l'applicazione della presente Convenzione.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
