[1]Paragrafo 1. I versamenti a qualsiasi titolo, da effettuarsi in base alla presente Convenzione, saranno eseguiti, con effetto liberatorio, nella valuta dello Stato, in cui il titolo ha origine.

[2]Paragrafo 2. Nei casi di cui al paragrafo primo dell'articolo 7 gli Enti debitori di uno Stato potranno incaricare l'Ente competente dell'altro Stato del pagamento delle prestazioni dovute.

[3]Paragrafo 3. Le somme che a titolo di prestazioni, di contribuzioni o di rimborsi debbono essere pagate o ammesse al pagamento nel territorio dell'altro Stato secondo la presente Convenzione o secondo la Convenzione internazionale del 1925 (n. 19) sull'equiparazione dei lavoratori nazionali e stranieri nei casi di risarcimento di infortuni sul lavoro o secondo le disposizioni interne di ciascuno Stato, sono trasferite in conformita' degli accordi di pagamento vigenti tra i due Stati. Qualora non esistesse uno scambio tra i due Stati, i due Governi senza indugio prenderanno, di comune accordo, misure per rendere possibile l'effettuazione di tali pagamenti.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art38 · fonte del testo