Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio e' svolta l'attivita' da cui deriva l'assicurazione.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
Per le assicurazioni sociali indicate nell'articolo 2 si applicano, in via di principio, le disposizioni dello Stato nel cui territorio e' svolta l'attivita' da cui deriva l'assicurazione.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art4 · fonte del testo