Qualora i contributi siano stati versati ad un Ente assicuratore di uno dei due Stati, nonostante che dovessero essere versati ad un Ente assicuratore dello altro Stato, il primo Ente sara' considerato competente finche' la questione non sia stata definita di comune accordo o risolta in sede arbitrale: in ogni caso la definizione delle posizione legale vale soltanto per l'avvenire.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
