[1]Emendamenti
[2]Il presente Accordo puo' essere emendato consensualmente per iscritto tra i due Governi in qualsiasi momento. Gli emendamenti saranno effettuati per iscritto tramite i canali diplomatici ed entreranno in vigore secondo le stesse procedure di cui al precedente Articolo 6.
Testo vigente dal 11 agosto 2014
