[1]Denuncia

[2]Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a che una delle Parti contraenti non lo denunci. Ciascuna Parte contraente puo' denunciare il presente Accordo, previa notifica scritta tramite i canali diplomatici alla controparte con almeno sei (6) mesi di anticipo.

[3]IN FEDE DI CIO', il presente Accordo viene firmato dai sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri Governi.

[4]Fatto a...... il...... in due originali ciascuno in italiano, coreano ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza nell'interpretazione o nell'applicazione, prevarra' il testo in lingua inglese.

[5]Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana della Repubblica di Corea (Firme) (Firme)

[6]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 11 agosto 2014

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urn:nir:stato:legge:2014-07-22;111~accordo-art8 · fonte su Normattiva