o deposito di strumenti di ratifica, di conferma formale, di accettazione, di approvazione o di adesione 1. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di uno Stato o di una Organizzazione internazionale ad essere vincolato da un Trattato tra uno o piu' Stati ed una o piu' organizzazioni internazionali al momento:

  • a)del loro scambio tra gli Stati contraenti e le organizzazioni contraenti;
  • b)del loro deposito presso il depositario;
  • c)della loro notifica agli Stati contraenti ed alle organizzazioni contraenti al depositario, se in tal modo convenuto. 2. A meno che il Trattato non disponga altrimenti, gli strumenti relativi ad un atto di conferma formale o gli strumenti di accettazione, di approvazione o di adesione, stabiliscono il consenso di una organizzazione internazionale ad essere vincolati da un trattato tra Organizzazioni internazionali al momento:
  • a)del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
  • b)del loro deposito presso il depositario; o
  • a)del loro scambio tra le organizzazioni contraenti;
  • b)del loro deposito presso il depositario; o
  • c)della loro notifica alle organizzazioni contraenti o al depositario, se in tal modo convenuto.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art16 · fonte su Normattiva