Denuncia o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione, alla denuncia o al ritiro. 1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda la possibilita' di un ritiro o di una denuncia non puo' essere oggetto di di denuncia o di ritiro, a meno che:

  • a)non sia accertato che era nell'intenzione delle parti di accettare la possibilita' di una denuncia o di un ritiro; o
  • b)il diritto alla denuncia o al ritiro non possa essere dedotto dalla natura del trattato. 2. Una parte deve notificare con almeno dodici mesi di anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsi da esso in base alle disposizioni del paragrafo 1.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art56 · fonte su Normattiva