Sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o con il consenso delle parti. L'applicazione di un trattato nei confronti di tutte le parti o di una determinata parte puo' essere sospesa:

  • a)conformemente alle disposizioni del trattato; o,
  • b)in ogni momento, con il consenso di tutte le parti, previa consultazione degli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art57 · fonte su Normattiva