o ritiro nel caso di un trattato che non contenga disposizioni relative all'estinzione alla denuncia o al ritiro. 1. Un trattato che non contenga disposizioni relative alla sua estinzione e che non preveda che si possa denunciarlo o ritirarsene, non puo' essere oggetto di una denuncia o di un ritiro, a meno;
- a)che non sia stabilito che era intento delle parti ammettere la possibilita' di una denuncia o di un ritiro;
- b)che il diritto di denuncia o di ritiro non si possa dedurre dalla natura del trattato. 2. Una parte deve notificare almeno dodici mesi in anticipo la propria intenzione di denunciare un trattato o di ritirarsene conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
Testo vigente dal 16 marzo 1989
