[1]Scindibilita' delle disposizioni di un trattato

[2]1. Il diritto di una parte, previsto nel trattato o derivante dall'articolo 56, di denunciare il trattato, di ritirarsi da esso e di sospenderne l'applicazione, non puo' essere esercitato che nei confronti del trattato stesso nel suo insieme, a meno che quest'ultimo non disponga o le parti non convengano altrimenti. 2. Un motivo di nullita' o di estinzione di un trattato, o di ritiro di una delle parti o di sospensione dell'applicazione del trattato, riconosciuto ai sensi della presente convenzione, non puo' essere invocato che nei confronti del trattato nel suo insieme, fatte salve le condizioni previste dai paragrafi seguenti o dall'articolo 60. 3. Se il motivo in questione si riferisce soltanto ad alcune clausole particolari, esso non puo' essere invocato nei confronti di quelle sole clausole quando:

  • a)tali clausole si possano scindere dal resto del trattato per quanto attiene alla loro esecuzione;
  • b)risulti dal trattato o sia in qualche modo accertato che l'accettazione delle suddette clausole abbia costituito per l'altra parte o per le altre parti del trattato, la base essenziale del loro consenso ad essere vincolate dal trattato nel suo insieme; e
  • c)non sia illegale continuare ad eseguire quanto rimane del trattato. 4. Nei casi in cui agli articoli 49 e 50, lo Stato che abbia diritto ad invocare il dolo o la corruzione, puo' farlo sia nei confronti dell'insieme del trattato che, nel caso di cui al paragrafo 3, soltanto nei confronti di alcune clausole particolari. 5. Nei casi previsti dagli articoli 51, 52 e 53, non e' ammessa scissione delle disposizioni di un trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art44 · fonte su Normattiva