avente come oggetto la modifica dei trattati multilaterali unicamente per quanto riguarda le relazioni tra determinate Parti. 1. Due o piu' Parti ad un Trattato multilaterale possono concludere un accordo avente come oggetto di modificare il trattato per quanto riguarda le loro reciproche relazioni, solamente:

  • a)qualora l'eventualita' di detta modifica sia prevista dal trattato; o
  • b)qualora la modifica in questione non sia proibita dal trattato, a patto che:
  • i)essa non pregiudichi ne' il godimento delle altre Parti dei diritti loro derivanti dal trattato, ne' l'adempimento dei loro obblighi
  • ii)essa non verta su una disposizione cui non si possa derogare senza che vi sia incompatibilita' con l'effettiva attuazione dell'obiettivo e dello scopo del trattato, considerato nel suo insieme. 2. A meno che, nel caso di cui al comma a) del paragrafo 1, il trattato non disponga altrimenti, le Parti in questione dovranno notificare alle altre parti il loro intento di concludere l'accordo e le modifiche che ne derivano per il trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art41 · fonte su Normattiva