[1]Emendamento dei trattati multilaterali

[2]1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, l'emendamento dei trattati multilaterali e' regolato dai paragrafi seguenti. 2. Ogni disposizione tendente ad emendare un trattato multilaterale per quanto riguarda i rapporti fra tutte le sue parti, deve essere notificata a tutti gli Stati contraenti, e ciascuno di essi ha il diritto di prendere parte:

  • a)alla decisione circa il seguito da dare a tale proposta;
  • b)ai negoziati ed alla conclusione di ogni accordo avente lo scopo di emendare il trattato stesso. 3. Ogni Stato qualificato a divenire parte di un trattato e' del pari qualificato per divenire parte del trattato emendato. 4. L'accordo che reca emendamenti non vincola gli Stati che sono gia' parti del trattato e che non divengono parti di detto accordo; nei confronti di tali Stati si applica il comma b) del paragrafo 4 dell'articolo 30. 5. Ogni Stato che divenga parte del trattato dopo l'entrata in vigore dell'accordo che reca emendamenti, a meno che non abbia espresso una diversa intenzione, viene considerato come:
  • a)facente parte del trattato cosi' emendato; e
  • b)facente parte del trattato non emendato nei confronti di ogni parte del trattato che non sia vincolata dall'accordo che reca gli emendamenti.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art40 · fonte su Normattiva