[1]Conseguenze dell'estinzione di un trattato
[2]1. A meno che il trattato non disponga altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la cessazione di un trattato in base alle disposizioni in esso contenute o in base alla presente convenzione:
- a)libera le parti dall'obbligo di continuare a dare esecuzione al trattato;
- b)non pregiudica alcun diritto, alcun obbligo ne' alcuna situazione giuridica delle parti che sia venuta a crearsi a motivo dell'esecuzione del trattato prima della sua cessazione. 2. Quando uno Stato denuncia un trattato multilaterale o si ritira da esso, il paragrafo 1 viene applicato nei rapporti fra Stato e ciascuna delle altre parti del trattato a partire dalla data in cui detta denuncia o ritiro entrano in vigore.
Testo vigente dal 30 aprile 1974
