della sospensione dell'applicazione di un trattato 1. A meno che il trattato non disponga in altro modo, o che le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle sue disposizioni o in conformita' alla presente Convenzione

  • a)libera le parti per le quali la reciproca applicazione del trattato sia sospesa, dall'obbligo di applicare il trattato nelle loro reciproche relazioni durante il periodo di sospensione;
  • b)non incide peraltro sui rapporti legali stabiliti tra le parti dal trattato. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti dovranno astenersi da ogni atto volto ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;91~art72 · fonte su Normattiva