[1]Conseguenze della sospensione dell'applicazione di un trattato

[2]A meno che il trattato non preveda altrimenti o le parti non convengano altrimenti, la sospensione dell'applicazione di un trattato in base alle proprie disposizioni o in conformita' della presente convenzione:

  • a)libera le parti fra le quali e' sospesa l'applicazione del trattato dall'obbligo di darvi esecuzione nei loro reciproci rapporti durante il periodo di sospensione:
  • b)non pregiudica altrimenti i rapporti giuridici stabiliti dal trattato fra le parti. 2. Durante il periodo di sospensione, le parti devono astenersi da qualsiasi azione che tenda ad ostacolare la ripresa dell'applicazione del trattato.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art72 · fonte su Normattiva