[1]Funzioni dei depositari

[2]1. Le funzioni di un depositario, a meno che il trattato non disponga altrimenti o non sia altrimenti convenuto dagli Stati, sono le seguenti:

  • a)assicurare la custodia del testo originale del trattato e dei pieni poteri che gli verranno consegnati;
  • b)preparare delle copie certificate conformi al testo originale e tutti gli altri testi in altre lingue che possono essere richiesti nel trattato, e comunicarli alle parti del trattato ed agli Stati che possono diventare parti del trattato;
  • c)ricevere tutte le firme apposte al trattato, ricevere e custodire tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative al trattato;
  • d)verificare se tutte le firme, tutti gli strumenti, tutte le notifiche o tutte le comunicazioni relative al trattato sono in buona e debita forma e, ove occorra, sottoporre la questione all'attenzione dello Stato interessato;
  • e)informare le parti e gli Stati qualificati a diventare parti del trattato degli atti, delle notifiche e delle comunicazioni relative al trattato;
  • f)informare gli Stati qualificati a diventare parti del trattato della data in cui sia stato ricevuto o depositato il numero delle firme o degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione richiesti per l'entrata in vigore del trattato;
  • g)provvedere alla registrazione del trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
  • h)adempiere le funzioni specificate nelle altre disposizioni della presente convenzione. 2. Nel caso in cui una controversia abbia a sorgere tra uno Stato ed il depositario circa l'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il depositario deve sottoporre la questione all'attenzione degli Stati firmatari e degli Stati contraenti o, se del caso, all'attenzione dell'organo competente dell'organizzazione internazionale in questione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art77 · fonte su Normattiva