1. La presente Convenzione, tutte le firme con o senza riserva di ratifica e tutti gli strumenti di ratifica e di adesione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio. 2. Il Depositario:
- a)riceve i testi originali della presente Convenzione e provvede alla loro custodia.
- b)Predispone copie certificate conformi dei testi originali della presente Convenzione e le trasmette ai Membri ed alle Unioni Doganali o economiche di cui ai paragrafi 1 e 7 dell'articolo 24 della presente Convenzione.
- c)Riceve ogni firma con o senza riserva di ratifica, ogni ratifica o adesione alla presente Convenzione, riceve e custodisce tutti gli strumenti, notifiche e comunicazioni relative alla presente Convenzione.
- d)Esamina se una firma, uno strumento, una notifica o una comunicazione relativa alla presente Convenzione e' redatta in buona e debita forma e, se del caso, notifica il caso alla Parte contraente in causa.
- e)Notifica alle Parti contraenti alla presente Convenzione, agli altri firmatari, ai Membri del Consiglio che non sono Parti Contraenti alla presente Convenzione ed al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: - le firme, ratifiche, adesioni ed accettazioni di Annessi di cui all'articolo 24 della presente Convenzione; - i nuovi Annessi che il Comitato di gestione decide di incorporare alla Convenzione; - la data alla quale la presente Convenzione e ciascuno dei suoi Annessi entrano in vigore in conformita' con l'articolo 26; - le notifiche ricevute in conformita' con gli articoli 8, 24, 29, 30 e 32 della presente Convenzione; - le denuncie ricevute in conformita' con l'articolo 31 della presente Convenzione; - gli emendamenti ritenuti accettati secondo l'articolo 32 della presente Convenzione e la data della loro entrata in vigore. 3. Se una divergenza sorge tra una Parte contraente ed il Depositario riguardo all'adempimento delle funzioni di quest'ultimo, il Depositario o detta Parte debbono sottoporre la questione all'attenzione delle altre Parti Contraenti e dei firmatari o, se del caso, al Consiglio.
Testo vigente dal 16 novembre 1995
