del depositario

  • 1)L'originale del presente trattato, quando non e' piu' aperto alla firma, e' depositato presso il Direttore generale.
  • 2)Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ad esso allegato, ai governi di tutti gli Stati facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e, al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.
  • 3)Il Direttore generale fa registrare il presente trattato presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
  • 4)Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente trattato e del regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati contraenti e al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art68 · fonte su Normattiva