Ratifica ed esecuzione dell'accordo sulla classificazione internazionale dei brevetti
Art. 16 (Accordo)
[1], lingue, notificazioni, funzioni del depositario
[2]1. a) Il presente Accordo e' firmato in un solo originale, nelle lingue inglese e francese, i due testi facendo egualmente fede.
- b)Il presente Accordo rimane aperto alla firma, a Strasburgo, fino al 30 settembre 1971.
- c)L'esemplare originale del presente Accordo, quando non e' piu' aperto ala firma, e' depositato presso il Direttore generale. 2. Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue tedesca, spagnola, giapponese, portoghese, russa e nelle altre lingue che l'Assemblea potra' indicare. 3. a) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del testo firmato del presente Accordo ai Governi dei Paesi che l'hanno sottoscritto e al Governo di qualsiasi altro Paese che ne faccia domanda. Inoltre, egli ne certifica e ne trasmette una copia al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- b)Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di ogni modificazione del presente Accordo ai Governi di tutti i Paesi dell'Unione particolare e, a richiesta, al Governo di qualsiasi altro Paese. Inoltre, egli ne certifica e ne trasmette due copie al Segretario generale del Consiglio d'Europa.
- c)Il Direttore generale invia, a richiesta, al Governo di qualsiasi Paese che ha firmato il presente Accordo o vi aderisce un esemplare, certificato conforme, della classificazione internazionale nelle lingue inglese o francese. 4. Il Direttore generale fa registrare il presente Accordo presso la Segreteria dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 5. Il Direttore generale notifica ai Governi di tutti i Paesi facenti parte della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e al Segretario generale del Consiglio d'Europa:
- i)le firme;
- ii)il deposito di strumenti di ratifica o di adesione;
- iii)la data di entrata in vigore del presente Accordo;
- iv)le riserve concernenti l'applicazione della classificazione;
- v)le accettazioni di modificazioni del presente Accordo;
- vi)le date di entrata in vigore di queste modificazioni;
- vii)le denunce ricevute.
Testo vigente dal 7 dicembre 1977
