[1]Entrata in vigore

[2]1. La presente convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la convenzione o vi aderira' dopo il deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, la convenzione entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di dello Stato, del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 30 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;112~art84 · fonte su Normattiva