1. La presente Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione. 2. Per ogni Stato che ratifichera' la presente Convenzione o vi aderira' dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

Testo vigente dal 18 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;498~convenzione-art27 · fonte su Normattiva