- Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

Testo vigente dal 2 maggio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-04-07;112~accordo-art7 · fonte su Normattiva