1. Nel caso in cui una Parte Contraente abbia fornito una garanzia rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima citata Parte Contraente il cui diritto di surroga non dovra' eccedere i diritti originari dell'investitore. In relazione al trasferimento dei pagamenti all'altra Parte Contraente in virtu' di detta cessione, si applicheranno le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7. 2. Nonostante il disposto dell'Articolo 1 del presente Accordo, il presente Articolo si dovra' applicare soltanto agli investimenti effettuati dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ove l'investimento sia stato registrato, se necessario, presso le autorita' competenti della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato.

Testo vigente dal 3 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;32~accordo-art8 · fonte su Normattiva