[1]- Surroga
[2]1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.
Testo vigente dal 19 novembre 1999
