Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999
Art. 11 (Convenzione)
[1]- Ottenimento delle prove
[2]Ciascuna Parte prevede nel suo diritto interno efficaci procedure per la raccolta delle prove nell'ambito di una procedura civile conseguente ad un atto di corruzione.
Testo vigente dal 27 luglio 2012
