[1]Cooperazione nella lotta contro la criminalita' organizzata e la corruzione

[2]Le parti convengono di cooperare per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria, e la corruzione. La cooperazione intende in particolare attuare e promuovere le norme e gli strumenti internazionali pertinenti, quali la convenzione ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale e i relativi protocolli e la convenzione ONU contro la corruzione. Le parti prestano particolare attenzione ai legami tra la criminalita' organizzata e il traffico di stupefacenti, precursori, materiali pericolosi e armi, la tratta di esseri umani e il traffico di migranti. Esse si scambiano informazioni su tutte le questioni pertinenti alla lotta contro le attivita' criminali.

Testo vigente dal 3 novembre 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-10-12;145~art25 · fonte su Normattiva