[1]' organizzata e corruzione

[2]Le Parti cooperano per combattere la criminalita' organizzata, la criminalita' economica e finanziaria e la corruzione. Tale cooperazione intende attuare gli strumenti internazionali pertinenti di cui le Parti sono firmatarie, quali in particolare la convenzione dell'ONU contro la criminalita' organizzata transnazionale, adottata con la risoluzione UNGA n. 55/25 del 15 novembre 2000, integrata dai relativi protocolli, e la convenzione dell'ONU te contro la corruzione, adottata con la risoluzione UNGA n. 58/4 del 31 ottobre 2003.

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urn:nir:stato:legge:2026-04-10;65~art23 · fonte su Normattiva