I pagamenti previsti alla lettera b) dell'articolo precedente comprendono:

  • a)pagamenti commerciali, ivi compresi i pagamenti delle spese accessorie (spese di trasporto per via marittima, fluviale, terrestre ed aerea, assicurazione ed altre, provvigioni, commissioni, spese portuali diritti vari, tasse e simili);
  • b)pagamenti ufficiali, ivi comprese le percezioni consolari;
  • c)pagamenti e rimborsi di passaggi marittimi e di spese di viaggio dei cittadini italiani o argentini in viaggio diretto fra l'Argentina e l'Italia, su navi battenti bandiera dell'uno e dell'altro Paese;
  • d)pagamenti a titolo di stipendi, onorari, salari, pensioni, servizi, sussidi, assicurazioni sociali, spese di sostentamento, diritti, redevances, canoni, diritti di autore, tasse e diritti di brevetti e licenze, rimesse per aiuti familiari;
  • e)pagamenti relativi ad assicurazioni e riassicurazioni (premi, commissioni, interessi su riserve tecniche, indennizzi, contribuzioni di avarie, spese di liquidazione sinistri, ricupero di sinistri, valori garantiti e spese di ispezioni di rischi, ecc.);
  • f)pagamenti di redditi, rendite, interessi e benefici, di spese di esercizio e di ammortamento contrattuali, d'imposte, tasse e accessorie;
  • g)qualsiasi altro pagamento giustificato, ammesso di comune accordo fra l'Ufficio italiano dei Cambi e il Banco Central de la Republica Argentine.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art29 · fonte del testo